SOS corruzione: Quando un dipendente o amministratore d’azienda può considerarsi “pubblico ufficiale”?

LA VOSTRA DOMANDA – “Quando un dipendente o amministratore d’azienda può considerarsi “pubblico ufficiale”?”

La risposta degli esperti di SOS CORRUZIONE .

NOZIONE di SERVIZIO PUBBLICO

La nozione di esercizio di un pubblico servizio postula l’espletamento di attività direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività.

“Il servizio pubblico comprende tutte quelle attività lato sensu economiche, soggette ad un particolare regime per la rilevanza sociale degli interessi perseguiti indipendentemente dall’imputazione soggettiva a pubblici poteri.” (voce tratta da “Francesco Caringella, Il diritto amministrativo, 2001, pag. 902″)

Alla base di queste interpretazioni anche un imprenditore privato può svolgere attività di servizio pubblico, purché sia ad esso espressamente autorizzato, senza, peraltro, che il pubblico potere in capo alla Pubblica Amministrazione venga meno.

Può considerarsi “pubblico” sia il servizio assunto da un soggetto qualificabile come ente pubblico, che il servizio svolto in ragione dell’attività espletata ed indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l’attività stessa è istituzionalmente collegata.

Al pari delle funzioni pubbliche anche le attività volte al soddisfacimento di bisogni collettivi (si pensi all’assistenza sanitaria, agli enti creditizi e bancari, alle assicurazioni, all’ istruzione), possono essere esercitate, oltre che dalla P.A., anche da altri soggetti privati attraverso la predisposizione di un’organizzazione economico-imprenditoriale, sempre su delega della Pubblica Amministrazione.

Deriva da ciò che non risulta sempre rilevante, quindi, la natura del soggetto erogante il servizio per poter definire lo stesso come pubblico, trattandosi infatti di attività di erogazione di servizi in favore della collettività che si definiscono in senso lato economiche, data la loro astratta attitudine a far conseguire agli operatori un utile.

A fondamento dell’esercizio del servizio pubblico sta l’art. 41 Cost. laddove la nostra Carta Costituzionale riserva alla legge di “determinare i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

In questo senso, va sottolineato come sia sempre la legge, costituzionale e ordinaria, a fissare gli obiettivi, mentre la Pubblica Amministrazione, nella discrezionalità che le è riconosciuta, sceglie il modo per perseguirli. Ne deriva che la P.A. è sempre sottoposta e vincolata alla legge.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

La Guardia Particolare Giurata , che lavora alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, è diventata “incaricata di pubblico servizio” a seguito del decreto legge del 8/04/08, quindi anche quest’ultima è soggetta agli stessi obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale, pur non avendo gli stessi poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi.

All’incaricato di pubblico servizio sono applicabili gli artt. 336 c.p. (violazione o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale). 

IL GRUPPO TECNICO DI SOSTEGNO ATTIVO PER SOS CORRUZIONE 

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